Posto quì di seguito un interessante articolo sul federalismo svizzero e sulla sua storia. Il motivo è semplice, spesso quì in Italia, soprattutto i movimenti, ma anche molti partiti, non hanno le idee chiare su cosa vuol dire : federalismo, democrazia diretta, politica dal basso, ecc.. Mi sembra doveroso, raccogliere in merito, alcuni scritti significativi, ed alcuni esempi, affinchè questa lacuna possa essere colmata.
Reportage sulla Svizzera – Il Federalismo
JANKOWSKI EVA
INTRODUZIONE. In questo articolo desidero presentare l’organizzazione politica della confederazione svizzera, in un’ottica sia storica che geopolitica.
CENNI STORICI
Patto del 1291
Prima del 1291, esistevano delle collettività territoriali mal definite chiamate Cantoni; tali territori erano indipendenti e formavano degli Stati a sè, sebbene molto fragili a confronto delle altre nazioni confinanti come la Francia o i suoi vicini a nord. Un Cantone non avrebbe mai potuto tener testa ad un’invasione di uno Stato confinante, e vi era dunque un costante pericolo da parte dei “giganti” esterni. Inoltre, dopo la morte di Rodolfo I d’Asburgo, avvenuta il 15 luglio 1291, i Cantoni elvetici temevano sia un’invasione degli Asburgo, sia il vuoto di potere creatosi. Tre Cantoni, Uri, Svitto e Untervaldo decisero dunque di stringere un’alleanza militare per potersi difendere da un’eventuale aggressione da parte sia degli Asburgo, che da qualsiasi altra nazione. Tale patto fu siglato il 1 agosto 1291 e tale giorno rimane tuttora la data della festa nazionale svizzera.
L’accordo prevedeva che se un Cantone dei tre fosse stato attaccato, gli altri due sarebbero dovuti accorrere in suo soccorso: l’attacco a un Cantone era considerato come un attacco a tutta la Confederazione.
Secondariamente, il patto prevedeva che se due dei tre Cantoni avessero avuto un diverbio tra loro, il terzo sarebbe dovuto intervenire e avrebbe dovuto decidere imponendo agli altri due la sua scelta: si nota quindi che parte della sovranità di un Cantone viene messa da parte per accettare una decisione che prima non sarebbe mai potuta essergli imposta, assistendo quindi a un passo importante verso una collaborazione sempre più incisiva e verso una Confederazione di Cantoni. In seguito, tale alleanza fu estesa ad altri Cantoni e città come Lucerna, Zurigo, Zugo, Berna e Glarona seguiti da Friborgo, Soletta, Basilea, Sciaffusa e Appenzello in un secondo momento.
Per cinque secoli (1291-1798), i cantoni svizzeri vissero sotto una “ragnatela” di patti di soccorso reciproco formando sempre più una Confederazione; alla base dell’alleanza c’erano dei trattati, non una Costituzione tipica di un’organizzazione federale. La Confederazione di allora aveva poche attribuzioni e i Cantoni restavano indipendenti per la gran parte della gestione del loro territorio. L’unico organo comune era la “dieta federale” composta da due deputati di ogni Cantone.
La Confederazione fu più volte sul punto di dissolversi a causa delle guerre di religione: i tre Cantoni che diedero origine alle alleanze, unitamente ad altre città, erano cattolici, mentre Berna e Zurigo erano protestanti: ci furono dunque diverse guerre conclusesi con la pace di Arau del 1712 . Nello stesso periodo, in Europa imperversavano altre guerre di religione ed altre nazioni chiedevano il sostegno di alcuni cantoni della stessa religione; tuttavia, inviare dei rinforzi ad un’altra nazione affinché vincesse una guerra religiosa sul proprio territorio era comparabile ad attaccare la religione di un altro Cantone. Fu a quel punto che la Confederazione decise che sarebbe rimasta neutrale riguardo alle guerre in altri paesi.
Il patto del 7 agosto 1815
Prima del patto del 7 agosto 1815, i Cantoni si garantivano reciproca assistenza, ma non tutte le regioni erano legate tra loro: un Cantone A poteva essere alleato al Cantone B che a sua volta era alleato del Cantone C, ma tra A e C poteva non esserci alcuna alleanza. Dopo il 7 agosto 1815, la Confederazione aveva adottato un unico trattato valido per tutte le entità confederate e aveva dunque abbandonato quella “ragnatela” di alleanze molto complessa che legava alcuni cantoni ma non altri.
La Costituzione federale del 12 settembre 1848
La Costituzione del 12 settembre 1848 instaurò un vero e proprio Stato federale retto da una sola Costituzione. Il nuovo testo riconosceva l’iniziativa popolare, il referendum e un certo numero di libertà fondamentali quali l’uguaglianza di trattamento, la libertà di culto, la libertà di stampa, la libertà di associazione ecc. Si passò quindi da una moltitudine di staterelli riuniti in una Confederazione ad una vera e propria federazione di Stati uniti da un unico testo fondamentale. Il termine “Confederazione” è stato mantenuto in francese e in italiano, ma esso non è esatto dal punto di vista giuridico.
In seguito, tale Costituzione fu modificata innumerevoli volte, perlopiù per attribuire alla Federazione nuove competenze, rendendola dunque sempre più forte, unita e compatta. L’ultima revisione totale della Costituzione la si ebbe nel 1999, sebbene tale testo venga costantemente modificato a causa delle iniziative popolari e dei vari referendum.
DIFFERENTI TIPI DI STATO E UNIONE DI STATI
LO STATO UNITARIO
Nello Stato unitario, il potere statale è centralizzato: tutta la nazione è sottomessa a un’unica legislazione uniforme e tutto il territorio deve sottostare quindi agli stessi ordini provenienti dagli uffici del potere centrale. In pratica, tale concentrazione del potere è difficile da mantenere e quindi si assiste ad un alleggerimento della centralizzazione attribuendo diverse funzioni a delle autorità locali sparse sul territorio.
LO STATO REGIONALE
Esso si situa a metà strada tra uno Stato unitario e una federazione di Stati: formalmente, esso rimane uno Stato unitario, ma le regioni godono di un’autonomia ben più estesa di quella concessa alle regioni di uno Stato unitario semplice.
A differenza di uno Stato unitario decentralizzato, in uno Stato regionale, le regioni hanno una competenza legislativa propria: le regioni possono quindi legiferare nei settori di loro competenza e , di conseguenza, vi è una dualità del potere legislativo.
In uno Stato regionale, l’autonomia delle regioni è garantita dalla Costituzione dello Stato e le regioni godono di un’indipendenza politica ben più pronunciata di quella di una regione di uno Stato unitario.
Tuttavia, le regioni di uno Stato regionale restano meno indipendenti dal potere centrale, poiché esse non beneficiano di una competenza generale, ma solamente di competenze d’attribuzione, ovvero di competenze che le sono date dallo Stato. Accade l’inverso in una federazione.
Inoltre, la partecipazione delle regioni all’esercizio del potere legislativo nazionale in uno Stato regionale è molto ridotta, mentre in una federazione, le collettività federate godono di un largo potere legislativo, dato che la Camera alta le rappresenta. Il Senato italiano o spagnolo non hanno come fine ultimo la rappresentazione delle regioni, mentre ciò accade per una federazione.
Infine, il controllo dello Stato regionale sulle regioni è molto più forte e capillare che il controllo che esercita uno Stato federale sulle proprie entità, ridotto ad un controllo sulla legalità dei suoi atti. Sono dei tipici Stati regionali l’Italia, la Spagna e l’Inghilterra.
LO STATO FEDERALE
In una federazione di Stati, esiste uno Stato centrale, rappresentativo di tutte le entità a lui sottomesse. La struttura è a due livelli: uno Stato federale e le collettività che ne fanno parte. Queste entità che formano lo Stato federale possono avere diversi nomi a differenza della nazione che formano: in Svizzera sono i Cantoni, in Germania sono i Länder, in Canada sono le Provincie e negli Stati Uniti sono gli Stati.
In uno Stato federale, solo lo Stato soddisfa le condizioni per essere chiamato nazione: esso ha un territorio, una popolazione e un’unica Costituzione. Queste caratteristiche sono presenti anche nelle entità federate, ma a esse manca la sovranità che hanno ceduto allo Stato federale.
Lo Stato federale ha una sola Costituzione che vale per tutte le entità a lui sottomesse.
L’idea alla base del federalismo è quella di ripartire il potere statale tra due collettività: una centrale, e delle collettività federate che sono sottomesse la prima. Questa suddivisione implica la coesistenza di due livelli di potere.
Sia lo Stato federale che le collettività federali hanno un’organizzazione statale completa, ovvero hanno un Parlamento, un Governo e dei Tribunali; ogni livello legifera nel settore di sua competenza e ne risulta quindi una doppia struttura. In Svizzera, ci sono tre livelli di potere: quello federale, quello cantonale e infine quello comunale.
In una federazione vige il principio della maggioranza: la maggioranza delle unità federali può dunque imporre una decisione alla minoranza di Stati, al contrario di una Confederazione dove vige l’unanimità.
Il vantaggio di una federazione è la gestione più efficiente, una migliore rappresentazione delle regioni e delle minoranze in Parlamento.
La federazione è l’organizzazione tipica delle nazioni aventi un grande territorio o una popolazione molto numerosa, poiché la gestione risulta più facile ed efficiente; gli esempi più noti sono la Russia, gli Stati Uniti, il Canada, la Germania, il Messico, il Brasile, l’Argentina, la Nigeria, l’India, l’Indonesia o l’Australia.
Tale organizzazione è tuttavia anche presente in nazioni più piccole dove sussistono diverse minoranze o etnie, come in Svizzera o in Belgio.
Infine, altri Stati hanno una forma federale sebbene non sia giustificata né dall’estensione del proprio territorio, né dalla presenza di minoranze: è il caso dell’Austria, del Venezuela o degli Emirati Arabi.
LA CONFEDERAZIONE DI STATI
La Confederazione di Stati è un’unione poco incisiva tra molte nazioni: esse sono legate da un trattato internazionale e non da una Costituzione vera e propria. Le entità confederate mantengono la propria sovranità e la propria indipendenza; per tali collettività, la scelta di uscire dalla Confederazione è sempre aperta e la scelta di secessione deve dunque essere rispettata dagli altri membri. La Confederazione non è sovrana, non ha la qualità di Stato e non è un soggetto di diritto internazionale. In tale unione, vige il principio d’ unanimità contrariamente alla federazione di Stati, dove le decisioni possono essere imposte da una maggioranza di altri Stati.
IL FEDERALISMO ELVETICO
Il federalismo comporta la ripartizione del potere statale tra una collettività centrale (la Confederazione) e altre collettività più piccole, ossia i Cantoni. Questa suddivisione implica l’esistenza di due livelli dotati ognuno di competenze e istituzioni proprie: la Confederazione legifera a livello nazionale e si occupa delle relazioni internazionali mentre i Cantoni hanno il diritto di legiferare nei settori che non sono di competenza della Confederazione o nel caso in cui la Confederazione delega loro la competenza di farlo.
Competenze della Confederazione
Come detto prima, ogni stato federativo ha una sola costituzione che vale per tutte le collettività a lui “sottomesse” ed è la Costituzione stessa che attribuisce la competenza di legiferare e agire alla Confederazione. In altre parole, la Confederazione può agire solamente nei settori che le sono espressamente attribuiti dalla Costituzione e se in tali compiti non figura l’attività che lo Stato vorrebbe intraprendere, la competenza sarà dei cantoni e la Confederazione non potrà agire (Art 42 al.1 Cst fed). Questo principio conosce tuttavia delle eccezioni dato che la Confederazione possiede delle competenze tacite, ossia il diritto di agire nei settori strettamente legati all’esercizio di un’altra sua competenza o che sono attribuibili allo Stato di per sé. La Confederazione dispone di tutte le competenze che si possono fondare su un’interpretazione non letterale, ma ragionevole della Costituzione federale. Tuttavia, la Confederazione può legiferare in un settore non di sua competenza in caso d’urgenza, ma tale urgenza deve essere accettata dalla maggioranza di entrambe le Camere (159 al 3 let a Cst fed) e tale legge adottata in situazione d’urgenza cessa di essere vincolante se inseguito non é adottata da popolo e Cantoni (165 al 3 e 140 al 1 Cst fed).
La competenza residua dei Cantoni
Tutte le competenze che non sono attribuite alla Confederazione tramite la Costituzione sono in mano ai Cantoni (Art 3 Cst). Il silenzio della Costituzione suggerisce che l’autorità per legiferare è dei Cantoni. Sebbene la Confederazione sia l’unica che può agire, ad esempio in un determinato settore, essa non utilizza sempre tale diritto o non lo fa in maniera esaustiva. In questi casi, i Cantoni possono agire al posto suo o possono colmare le lacune causate da un uso non esaustivo della competenza statale. La regola secondo la quale la competenza dei cantoni non può essere violata conosce tuttavia un’eccezione importante: se il legislatore federale ha legiferato senza sapere che tale compito era cantonale, i tribunali devono riconoscere la legge federale come legittima e applicarla (190 Cst) In teoria, un organo federale indipendente verifica che gli altri organi dello Stato restino entro le loro competenze e quest’ultimo può constatare che le norme federali adottate fuori dalla cerchia di competenze dello Stato federale non sono valide e non beneficiano dunque della priorità sulle leggi cantonali.
La priorità del diritto federale
Il diritto federale ha la priorità sul diritto cantonale (Art 49 al 1 Cst). I Cantoni devono istituire delle procedure e designare delle autorità incaricate di constatare e eliminare le violazioni del diritto federale. Sono i Cantoni stessi che le scelgono e gestiscono (Art 46 al 2 Cst)
L’ORGANIZZAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
La Costituzione svizzera può essere modificata in qualsiasi momento, a condizione che la maggioranza degli aventi diritto al voto e dei Cantoni approvino la nuova decisione (142 al 2 Cst). Il risultato del voto popolare in un Cantone determina il voto per il Cantone in questione (142 al 3 Cst). Il popolo e i Cantoni hanno la competenza di revisionare la Costituzione, di approvare l’adesione a delle organizzazioni di sicurezza collettiva o a delle comunità sovranazionali oltre che a confermare le leggi federali urgenti passato un anno dalla loro adozione.
L’assemblea federale
Il Parlamento elvetico si divide in due camere: il Consiglio Nazionale e il Consiglio degli Stati. I due consigli hanno le stesse attribuzioni e le stesse competenze, ma deliberano e votano in momenti differenti, salvo qualche rara eccezione. L’accordo di entrambe le camere è necessario per adottare una legge: se tale accordo manca, il testo passa di nuovo al primo Consiglio che apporta delle modifiche e rivolta il testo. Se alla terza volta non c’è accordo, viene istituita una conferenza di conciliazione che tenta di mettere d’accordo le due camere e se non ci riesce, il testo viene abbandonato.
Questo tipo di bicameralismo permette la rappresentazione del popolo grazie al Consiglio Nazionale e dei Cantoni grazie al Consiglio degli Stati.
Il Consiglio Nazionale
Si compone di 200 deputati eletti dal popolo a suffragio diretto per una legislatura di quattro anni (Art 149 al 1 e 2 Cst). I 200 seggi sono ripartiti tra i Cantoni proporzionalmente alla loro popolazione. Il mandato degli eletti è rinnovabile.
Il Consiglio degli Stati
Si compone di 46 deputati che rappresentano i Cantoni (Art 150 al 1 Cst). Tutti i Cantoni hanno diritto a due rappresentanti salvo i semi-cantoni che ne hanno uno soltanto (Art 150 al 2 Cst). I Senatori sono eletti a suffragio diretto.
L’Assemblea federale (i due Consigli riuniti) elegge i membri del Consiglio federale (168 al1 e 175 al 2 Cst) oltre al presidente della Confederazione, al vicepresidente del Consiglio federale e i giudici del Tribunale federale.
Il Consiglio federale
E l’organo esecutivo della Confederazione. Esso prende le sue decisioni in collegialità e i suoi membri difendono le decisioni prese collegialmente. In totale, l’esecutivo conta sette membri eletti dall’Assemblea federale e ogni consigliere federale è a capo di un dipartimento per quattro anni. I dipartimenti sono:
- dipartimento federale degli affari esteri
- dipartimento federale dell’interno
- dipartimento federale di giustizia e polizia
- dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
- dipartimento federale delle finanze
- dipartimento federale dell’economia
- dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e della comunicazione
La collegialità ha come effetto l’eliminazione della personalizzazione del potere: l’accento è messo sul collegio e non sui membri che compongono il Consiglio federale e sul loro partito, sebbene capitino casi dove un consigliere federale dice che ha votato contro il parere della maggioranza del governo. Tali dichiarazioni dovrebbero essere limitate il più possibile dato che nuocciono alla coesione del Governo e alla sua credibilità sia a livello nazionale che a livello internazionale.
La composizione del Governo riflette le forze presenti all’Assemblea federale….
Uno dei sette consiglieri federali viene eletto presidente della Confederazione per un anno e tale carica non è rinnovabile per l’anno seguente. La presidenza della Confederazione è una funzione essenzialmente onorifica e di rappresentanza della Svizzera all’estero. A livello nazionale, il presidente della Confederazione non ha una carica molto più importante degli altri sei consiglieri federali: egli prepara le deliberazioni del Consiglio Federale e cerca di conciliare gli altri membri del governo in caso di disaccordo. Il suo voto conta il doppio in caso d’uguaglianza di voti tra consiglieri federali.
Il Tribunale federale
E l’ultima istanza di ricorso: contro la sua decisione, bisogna ricorrere a Strasburgo alla Corte Europea dei Diritti del Uomo. I giudici del Tribunale federale sono eletti dall’Assemblea federale (157 al 1 e 168 Cst) e la loro carica dura 6 anni.. Di regola, i giudici siedono in tre, ma in via eccezionale in cinque.
Fonti:
corso di diritto pubblico dato dal professore Vincent Martenet
corso di storia del diritto dato dal professore Victor Monnier
http://www.ch.ch/private/index.html?lang=it
http://www.lankelot.eu/scienze/jankowski-eva-liniziativa-popolare-elvetica.html………………
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